1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge per comune ad alta specificità montana si intende il comune montano che per le particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in conformità ai criteri indicati al comma 3.
2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce con proprio decreto le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
3. I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana devono tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o di province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.
4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3, entro quattro mesi